Art. 16.
(Direttore generale).

      1. Il direttore generale dell'Agenzia è nominato dal consiglio di amministrazione ed è scelto fra persone di elevata e comprovata competenza ed esperienza almeno decennale in materia di cooperazione allo sviluppo e di significativa esperienza nei settori gestionale, amministrativo e della organizzazione del personale; dura in carica quattro anni e può essere riconfermato solo per un successivo quadriennio. Il licenziamento, la revoca della nomina o la sospensione del mandato sono disposti dal consiglio di amministrazione.
      2. Il direttore generale è dipendente dell'Agenzia; il suo trattamento economico è stabilito dal consiglio di amministrazione.
      3. Il direttore generale dell'Agenzia:

          a) partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione con funzione consultiva e con facoltà di iniziativa e di proposta;

          b) cura l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione;

          c) predispone lo schema del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo da

 

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sottoporre al consiglio di amministrazione;

          d) sovrintende all'attività dell'Agenzia e ne è responsabile nei confronti del consiglio di amministrazione;

          e) esercita ogni altro compito inerente alla gestione dell'Agenzia che gli è attribuito dal consiglio di amministrazione e non è riservato a un altro organo dell'Agenzia stessa.